di
Michele C. del Re
1. Premessa: la vita, bene o strumento? – 2. Il controllo della
morte – 3. Eutanasia attiva e passiva, rifiuto di terapia, rifiuto di terapia –
4. Il consenso a morire – 5. Limiti alla
disponibilità del corpo e della vita – 6. Un esempio di schema di legge per
l’eutanasia – 7. Morte pietosa e libera morte: il tormentato percorso – 8.
Leggi vigenti. Riferimenti – 9. Conclusione: sanare i disagi, rispettare la
vita, lenire il dolore.
Non è possibile affrontare gli aspetti giuridici del problema
dell’eutanasia e del suicidio, che si può raccogliere sotto il denominatore
comune “controllo della morte”, senza richiamare innanzi tutto le diverse
posizioni metagiuridiche assunte nei confronti della scelta per la morte. Le
norme di legge vigenti hanno un senso, una portata, una lettura insomma, in
forza delle ideologie sottostanti, le quali trovano, per dir così, il loro
luogo operativo non soltanto nella costituzione formale, ma anche nella
costituzione materiale. Alcuni giuristi affermano che si deve escludere ogni giudizio
preliminare di carattere etico o religioso, ma poi sostengono che il diritto è
bilanciamento di beni giuridici gerarchicamente ordinati: entrano così in contraddizione perché la
determinazione della qualità di bene avviene sempre sul piano metagiuridico
della coscienza sociale. La peculiarità del metodo giuridico sta piuttosto nel
fatto che la “verità giuridica” si verifica per induzione, risalendo dal
combinato disposto delle norme scritte, alle Grundnormen metagiuridiche,
considerando “vera” quella concezione che riesce a conciliarsi con tutte le
norme del sistema giuridico. Soltanto quando una norma appare contraddittoria
col sistema si potrà tentare di espungerla dichiarandone l’incostituzionalità,
ma è scorretto metodologicamente dichiarare contraria ai principi
costituzionali una norma in armonia col sistema, anche se appare in contrasto
con un’ideologia diffusa.
Secondo la concezione
etico-religiosa che è propria della tradizione giudaico-cristiana[2] ed ha permeato tutta
la cultura occidentale, la vita stessa – mistero indefinibile di per sé - è un
bene, un dono, sicché essa è sacra
indipendentemente dalla quantità di felicità, di benessere che offre. Sacra e
indisponibile è dunque la vita del malato sofferente quanto quella della
persona sana, colma di joie de vivre. Se essere e bene sono
identici, se essere per l’uomo è essere nell’entità totale corpo/anima, la vita, anche per il
sofferente, è da considerarsi un bene. D’altronde il mistero del male
nell’economia della vita, può risolversi rifiutando la propria condizione di
vivente? Per S. Tommaso[3],
tre sono le ragioni che militano contro la liceità del suicidio: chi si uccide
viola la legge naturale di carità che impone d’amare se stessi; offende la
comunità, in quanto ciascuno è parte di essa; offende Dio, perché ciascuno non
appartiene a sé stesso, ma a Dio e non può disporre di ciò che non è suo[4].
Tanto meno può disporne la società se non per ragioni di giustizia “in casi di
estrema gravità”[5].
Corollario giuridico di questa posizione è logicamente quello del
divieto legale del suicidio o almeno del disfavore al suicidio, e, a maggior
ragione, di ogni intervento mortifero che prescinda dalla volontà del soggetto.
Concezione soggettivistica, opposta alla
precedente è quella che la vita è soltanto un mezzo per godere di beni che il
mondo offre, sicché quel che conta non è
tanto la vita quanto la qualità della
vita. La vita è un bene disponibile (perché è bene solo se sussiste un
interesse a mantenerlo), anche al di là delle prescrizioni di legge, sicché la
legge deve intervenire soltanto per disciplinare – direi, anche facilitare -
l’uso del diritto alla morte.
Questa tesi si coordina con la concezione sociologica (si potrebbe dire
hobbesiana?) dei fondamenti del diritto, quale è accolta, ad esempio, in
parte della giurisprudenza e dottrina
statunitense[6]; l’impostazione
prescinde dal valore in sé del bene, ma si richiama agli interessi convergenti
o contrastanti dell’individuo e della comunità organizzata.
La comunità organizzata può interferire nella assoluta libertà
dell’individuo, soltanto quando l’atto del privato crea un clear and present danger (evidente ed attuale pericolo) in un
settore vitale ed essenziale della società organizzata. Il diritto a privare un
individuo della sua facoltà di rinunciare alla vita rifiutando le cure mediche
o con un’azione positiva di suicidio è collegato e determinato dal
bilanciamento degli interessi in gioco:
“per esempio, nei casi che riguardano pazienti con una prognosi negativa anche
in caso di trattamento, l’interesse dello Stato è assai minore di quello che ha
nell’ipotesi di un individuo che se curato ha un’aspettativa di vita sana e
lunga”[7], sicché è
ragionevole mandar esente da pena il medico che stacca, a richiesta, la spina,
nei casi incurabili. n questa visione del mondo, il precetto salus aegroti suprema lex è sostituita
dal precetto voluntas aegroti suprema lex.
O addirittura la società organizzata potrà legiferare tenendo conto che se
lo strumento-vita funziona male il medico potrà intervenire con la campana a
morte per i sofferenti, tra l’altro inutili e costosi.
Credo tuttavia che il punto di partenza per la valutazione possa
prescindere da ogni concezione
filosofica e trovar fondamento sul dato obiettivo dell’istinto di
conservazione, sull’impulso arazionale a conservare nel tempo la vita, il
misterioso equilibrio instabile dell’organismo, che fa parte del patrimonio
genetico dell’uomo. Vivere e sopravvivere
è programma fondamentale della
biologia, non solo per gli uomini, sicché alla stregua di esso che deve
valutarsi ogni intervento che vada contro il tabù fondamentale, indiscutibile
proprio perché insito nelle strutture portanti del nostro esistere. Su questo
punto la dottrina – diffusissima in tema di libertà – resta muta, perdendo di
vista un fatto sociobiologico altrettanto importante della socialità, per
l’uomo. Direi che ecologia ed etologia umana debbono finalmente riscoprirsi dal
giurista che spesso si chiude in un circolo di autoreferenze senza uscita.
Significativa per la motivazione, che pone in primo luogo
l’istinto di conservazione è la decisione nel caso Hales v
Petit (1981); in esso
Esposti questi orientamenti[9], vedremo che oggi le
norme giuridiche vigenti in Italia, ed in particolare il nostro codice penale,
rispecchiano e si fondano sul rispetto della vita, sentita come bene in sé,
anche se non assoluto, coerentemente con il portato sociobiologico della lotta
per la sopravvivenza da cui nasce (o con il quale è correlata) la tradizione
storica[10].
Il dibattito[11] tra i giuristi
assume andamento tumultuoso, talvolta contraddittorio, perché le scoperte
scientifiche e le innovazioni tecniche hanno persino messo in crisi la nozione
di morte e di vita, rendendo necessario
stabilire un criterio oltre il buon senso, per determinare la distinzione tra
il morto e il vivo[12].
L’organismo vivente riesce a ritardare i processi entropici che
portano alla stasi; la morte si ha appunto quando i processi entropici
riprendono il sopravvento[13]. L’identificazione
intuitiva della vita con il basso
livello di entropia spiega perché sia difficile accettare l’idea che un
complesso biologico che in qualche modo, sia pure con l’ausilio delle macchine,
ancora “estrae ordine” dall’esterno, si sottrae dal decadimento verso
l’equilibrio (cuore e polmoni attivi), sia non-vivo.
Gli interventi chimici, fisici e chirurgici hanno prospettato
nuove forme per il controllo della
morte, rendendo possibile da un lato un prolungamento di attività biologica puramente meccanica (talvolta con accanimento terapeutico), d’altra parte una estinzione della vita in
modo quieto e atarassico, ad esempio attraverso l’agonia per aquam in venam. Gli
ordinamenti giuridici riflettono il disorientamento di fronte al problema e
alle sue nuove forme, anche se si deve riconoscere nella società occidentale
una tendenza forte per la tutela della vita (si pensi alla abolizione della
morte come pena, alla condanna della guerra, qualora non determinata dalla
stretta, attuale necessità di difendersi).
Di queste nuove raffinate forme di controllo della morte, quali
sono lecite, quali sono criminose?
Molte difficoltà per l’esatto inquadramento del problema vengono
dall’uso variabile delle parole, a volte voluto per sostenere la propria tesi
nella battaglia verbale tra sostenitori dell’una o dell’altra tesi[14]:
in questo campo è particolarmente evidente che words have uses, no meanings, che l’equivocità di certi termini è
soltanto velata dalla apparente scientificità[15]
mentre il diritto esige una precisione di termini che escluda o limiti al
massimo possibile, ogni incertezza definitoria, che rende ovviamente elastico
il precetto e facile l’arbitrio del giudicante. Nel campo del diritto penale,
vista la natura afflittiva della sanzione, il principio di stretta legalità, di
determinatezza del precetto ha rango di
norma costituzionale, dovendosi ricorrere per quanto possibile a elementi
descrittivi e non normativi nella costruzione della fattispecie.
La eutanasia passiva
consiste nel non ritardare la morte di una persona, lasciando che la natura
abbia il suo corso abolendo i mezzi chimici e fisici di prolungamento della
vita applicati al paziente, ad esempio, sconnettendo le macchine[16] che sostengono
polmoni e cuore, cessando le cure mediche, cessando il nutrimento o anche
evitando di usare meccanismi per rimettere in moto il cuore che si è fermato[17].
Costituisce eutanasia passiva – ma spesso si usa l’espressione eutanasia indiretta[18] - la somministrazione di palliativi, che
possono consistere in abbondanti dosi di morfina (o altro possente
antidorifico) per il controllo del dolore con eventuale ed indiretto effetto
letale, effetto anche se preveduto, non
voluto dall’operatore. Queste procedure si riferiscono al malato terminale
o alla persona in uno stato vegetativo persistente, cioè all’individuo con
danno cerebrale tale per cui non può la persona riacquistare coscienza.
La eutanasia passiva consentita
rientra nella species del rifiuto
di terapia, ma nei casi di rifiuto di trattamento medico, non sempre è l’intenzione
di morire che spinge al rifiuto. L’unica
situazione nella quale si può dire che intento della persona interessata è
quello di morire – oltre al caso di eutanasia passiva del malato terminale che
vuole affrettare la morte incombente -
si ha quando il soggetto rifiuti un trattamento relativamente facile,
non troppo costoso, non fortunoso, e che non comporti una lesione grave (ad es.
il diabetico che rifiuta l’iniezione di insulina, si può dire che cerchi la
morte); certo non è facile trovare altre ipotesi nelle quali si possa
considerare il rifiuto di trattamento come volontà di suicidio[19].
In caso di rifiuto di terapia, l’intervento terapeutico del medico
contro la volontà del malato, è lecito, illecito o addirittura doveroso? A chi
spetta il controllo della morte?
La dottrina è divisa.
L’art. 32 Cost. esplicitamente dichiara la salute interesse della
collettività, mentre l’art. 42 e l’art. 2 Cost. prevedono un impegno sociale,
attivo, nei confronti della società, prevedono, insomma, una sorta di divieto
d’abbandono della battaglia della vita, sicché il medico non potrebbe
rinunciare al suo compito istituzionale terapeutico.
All’opposto, secondo la prevalente dottrina il medico è esente da
responsabilità se si astiene da praticare trattamenti a chi li rifiuta, salvo
che non sia obbligato per legge; anche in tal caso, peraltro, non può usare la
coercizione. Si invocano gli artt. 13 e 32 della Costituzione da cui si può
desumere il principio di autodeterminazione terapeutica[20]. Nel codice
deontologico d’altronde, all’art.
Distinguerei le situazioni: se l’opposizione del paziente è nei
confronti di trattamenti che non incidono sull’incombente destino di morte, la
rinuncia all’intervento da parte del medico è obiettivamente non offensiva del
bene, sicché il medico non è in nessun modo autorizzato a superare il rifiuto.
Se l’intervento medico potrebbe salvare la vita, l’intervento è legittimo sotto il il profilo
del fine di evitare un danno maggiore di quello provocato con l’intervento
coattivo, ma l’intervento del medico
potrebbe costituire violenza privata ex art. 610 cod. pen., sicché le
considerazioni sopra svolte valgono anche per l’ipotesi di rifiuto di cure per
malattia incurabile[21].
La eutanasia attiva,
detta anche uccisione pietosa (mercy-killing),
comporta la causazione della morte di una persona attraverso una azione diretta
in risposta ad una richiesta della persona stessa o comunque col consenso del
morituro (eutanasia attiva consensuale) o senza il consenso. L’attività del
terzo può limitarsi ad aiutare ed agevolare il suicidio (suicidio assistito)
L’eutanasia attiva non consentita, rientra nella fattispecie
dell’omicidio volontario. Soltanto una aberrante visione strumentale
dell’individuo nei confronti della società può ammettere una eutanasia non
consentita[22]. Per un riferimento
normativo, se ce ne fosse bisogno, richiamo l’art. 32 cost. per la salvaguardia
della vita, e l’art. 3 cost. che statuisce il principio di eguaglianza e di
pari dignità tra gli esseri umani, che non permette che si attribuisca ad uno o più soggetti di
stabilire se un individuo anche se malatissimo debba vivere o no[23].
Per quanto riguarda invece l’eutanasia attiva consentita, il
nostro sistema giuridico pone un divieto rigoroso nella vigente normativa
penale e, di riflesso, nel codice di
deontologia medica (art. 35[24]). La nostra legge
peraltro conosce (e punisce con pene di diversa entità), l’omicidio volontario
(art. 575) cod. pen.), la fattispecie autonoma di omicidio del consenziente
(art. 579 cod. pen.) e l’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 cod. pen.)[25].
Integra omicidio del
consenziente il fatto di chi provoca la morte sostituendosi nell’attività mortifera
all’aspirante suicida pur con il consenso di questi ed assume l’iniziativa non
solo per la causazione materiale, ma anche nelle determinazioni volitive
specifiche. Agevolazione al suicidio
si verifica quando il suicida resta dominus della propria azione e realizza anche materialmente di mano
propria l’uccisione[26]. Il suicidio assistito rientra in genere
nella fattispecie dell’art. 580 cod. pen., anche se fornire la macchina
suicidiaria pone il problema
dell’identificazione della fattispecie.
In realtà, il nostro sistema contempla tra i principi di etica
sociale il divieto di uccidere, considerandolo ineludibile; coerentemente con tale principio si nega la
concessione dell’attenuante del motivo d’alto valore morale e sociale (art. 62,
n 1. cod. pen.) a chi uccide per pietà[27]. Invero non pochi
autori auspicano la concessione dell’attenuante alla eutanasia anche non
consentita[28]. È stata invocato lo stato di necessità, non
tanto in riferimento all’art. 54 cod pen., ma alla seelische not o alla
inesigibilità di un comportamento diverso da parte del familiare.
Di fronte a casi limite nei quali sembra sussistere una sorta di
fatale necessità, si deve tener conto che vi è “il rischio di una eutanasia
incontenibile, in quanto, una volta infranto il principio di intangibilità
della vita umana, si può aprire un circolo vizioso difficilmente frenabile”.
Invero, corrono proposte per la depenalizzazione dell’eutanasia
attiva, consensuale[29], che non
costituirebbe violazione del divieto di uccidere. Ma il principio salus aegroti suprema lex può esser
sostituito da quello voluntas aegroti
suprema lex? Comunque anche i promotori della liberalizzazione della
eutanasia attiva, consensuale, si rendono conto che una legge permissiva
potrebbe costituire “un alibi per incurie sociali che determinino il malato
terminale a optare per un commiato anticipato che non crei problemi ai
familiari”[30].
Gli argomenti contro l’eutanasia attiva consentita sono raccolti
schematicamente così, da Peter Saunders (medico del Christian medical fellowship d’Australia, paese che ha una legge
permissiva) che riporto senza commento:
1.
l’eutanasia consentita non è necessaria perché esistono
trattamenti alternativi.
2.
Le richieste non sempre
sono libere e volontarie.
3.
L’eutanasia volontaria toglie al malato la finale maturazione dei
rapporti umani.
4.
L’eutanasia affossa la ricerca scientifica.
5.
Casi controversi portano a leggi ingiuste.
6.
L’autonomia è importante, ma non assoluta.
7.
L’eutanasia volontaria porta al “turismo eutanasico”.
8.
L’e. v. cambia la coscienza sociale.
9.
L’e. v. viola i codici storicamente accettati dell’etica medica.
10.
L’e. v. dà troppi poteri ai medici.
11.
L’e. v. conduce inevitabilmente alla eutanasia involontaria.
Certo, la liceizzazione
della eutanasia ha notevoli effetti
sociali di cui si deve tener conto.
Il rilfesso sull’attività medica e in particolare sull’attività
dello psicologo può assumere aspetti devastanti. Il precetto tradizionale con
la forza di tabù sotto il profilo emotivo con la forza di vera e propria
Grundnorm, sotto il profilo etico per il medico è il nolle iudicare, difendere la vita senza valutarne la qualità.
Eroso questo principio è facile trasformare con passaggi
apparentemente insensibili il trattamento medico in un trattamento di controllo
e di valutazione della vita conferendo all’uomo il supremo potere della
divinità che dà e toglie la vita: “si pone in evidente discussione la identità e la credibilità morale e
professionale del medico, a cui viene attribuito il tradizionale dovere di
curare l’ammalato con tutte le sue possibilità e cognizioni, in piena coerenza
col principio di Ippocrate: primum non
nocere. Infatti, l’eventuale possibilità per il sanitario di somministrare
sostanze letali che possono abbreviare la vita dell’ammalato grave e incurabile
provocherebbe a crescere tra i suoi pazienti una sfiducia di fondo, confondendo
tra loro il dovere di curarli e la possibilità di ricorrere al “colpo di grazia”.
Il problema giuridico del consenso a morire è drammatico quando il
malato al punto si trova in stato che ne
esclude o limita la capacità mentale o gli rende impossibile di esprimere la
sua volontà, sicché si deve far riferimento a dichiarazioni precedentemente
espresse, a presunzioni, o a volontà di rappresentanti, per mandato o no.
Nel diritto italiano, come
Il consenso può essere, beninteso, tacito[32] ma non può essere
meramente presunto. L’articolo 579 cod. pen. prevede peraltro non soltanto la
invalidità del consenso per chi è in istato
mentale tale da non poterlo esprimere ragionevolmente, ma esclude dal novero dei soggetti il cui
consenso è valido genericamente ogni “persona inferma di mente o che si trova
in condizioni di deficienza psichica per un’altra infermità”. Una
interpretazione rigorosa[33],
per taluni troppo rigorosa, afferma che appunto la malattia inguaribile che
comporti un insopportabile tormento, può determinare la deficienza psichica che
rende invalido il consenso, quindi chi invoca l’applicazione dell’art. 579 deve rigorosamente dimostrare che l’infermità
non aveva prodotto l’effetto della deficienza psichica.
Nella sentenza della
cassazione 27.6.1991, peraltro, si discusse il problema della inesigibilità
sostenendo la difesa che l’autore non avrebbe potuto tenere un comportamento
diverso anche perché non aveva coscienza dell’antigiuridicità materiale
(antisocialità). Questo tipo di difesa è stato invocato in altri casi in cui si
è provveduto a sopprimere il parente carissimo con affezione morbosa, dolorosa
einguaribile. Evidentemente la mancata coscienza dell’antigiuridicità
dell’azione – comunque si intenda l’antigiuridicità - non esclude il dolo.
Importante è il testamento
biologico (living will), cioè quell’atto di volontà in cui si dispone del
proprio corpo nell’ipotesi di futura incapacità di liberamente decidere. La
disposizione è un atto tra vivi[34], e consiste in una dichiarazione di volontà unilaterale da
eseguirsi in certe situazioni, che può
anche divenire un mandato, quale previsto dall’art. 1710 cod.civ. Il testamento
biologico come ogni altro negozio giuridico è soggetto al limite della liceità
della causa, della funzione sociale che l’atto assume, oltre che dell’oggetto.
Sulla validità del testamento biologico le opinioni sono
contrastanti[35]; per buona parte
della dottrina, il testamento biologico
non è imperativo, inquantoché non è attuale la volontà del dichiarante al
momento in cui v’è da dare esecuzione. Si riconosce la validità vincolante di
una dichiarazione di volontà che escluda l’uso di mezzi straordinari di
mantenimento in funzione di organi, cioè che escluda l’accanimento terapeutico;
dibattuto il problema se il testamento
che escluda la terapia (o una particolare forma di terapia), in base alla
qualità della vita o anche per motivi
filosofici o religiosi, sia vincolante per il medico curante.
Io credo che in questo
campo si debba ricorrere al criterio della ragionevolezza, canone immanente
nell’ordinamento, come riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina:
quando la condotta di vita, la visione del mondo del malato non più in grado di
esprimersi, lascia supporre che non vi
sia stato un mutamento di idee, la volontà espressa in precedenza deve
rispettarsi (naturalmente se non contra
legem); se il testatore ha affidato a parenti cari la manifestazione di
volontà, credo che la legge ammetta questa dichiarazione sostitutiva che in
realtà non è un substitute judgement,
credo, ma una attestazione della volontà seria del morituro che non può più
parlare.
Nel nostro ordinamento è riconosciuto il diritto di disporre del
proprio corpo ex art. 5 cod.civ.; la norma peraltro esplicitamente esclude la
disponibilità quando l’atto cagioni una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando gli atti di
disposizione siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al
buon costume[36]. Beninteso la
punibilità è esclusa quando l’aggressione alla integrità avviene senza intermediari da parte del titolare del
bene, se non nei casi in cui la mutilazione è finalizzata alla frode in
assicurazioni (642 cod pen.) o al sottrarsi al servizio militare (art 157 e 158
CPMP e 115 CPMG). Evidentemente le espressioni usate comportano un rinvio alla sensibilità comune, alla
coscienza sociale, quindi ai principi ultimi di buon comportamento che spetta
all’interprete e in particolare al giudice ritrovare ut aurum in vena. Un punto
però è certo: gli atti che portano un danno grave irreversibile alla integrità
personale non sono consentiti. La disciplina dunque esclude ogni disposizione
della vita. A mio avviso anche le autoaggressioni alla integrità personale
possono apparire illecite quando lo scopo è riprovevole, secondo la coscienza
sociale. Si pensi al caso della prostituta che si infligga sofferenze smodate
per soddisfare la perversa libidine del voyeur[37].
D’altronde, il nostro sistema giuridico conosce i delitti di
istigazione e aiuto al suicidio (art. 580 cod.pen.), di omicidio del consenziente (art. 579 cod.pen.); sono
vietate le pubblicazioni di ritratti di suicidi (art. 114 T.U. L.P.S.; art.
È reato l’omissione di soccorso nei confronti del suicida (art.
593 cod.pen.) e si applica la scriminante della legittima difesa a chi ponga in
essere un fatto di reato per impedire all’aspirante suicida di realizzare il
suo fine, ad esempio strappandogli l’arma (che può ben essere una siringa)
violentemente mettendolo fisicamente in condizioni
di non nuocere. Parallelamente non è riconosciuta come legittima difesa da
parte di colui che compie l’azione suicida l’attività violenta nei confronti
del terzo che tenta di impedire l’evento mortale.
Ci sembra che de iure
condito si debba concludere che il suicidio è un atto lecito, ma veduto con
disfavore perché sempre espressione di disagio sociale e personale[39]. Questa
considerazione, peraltro, sotto il profilo legale porterebbe a considerare
punibile il tentativo di suicidio, ma giustamente il legislatore ha applicato
la regola della logica giuridica per la quale sarebbe contraddittorio punire il
tentativo di un fatto che non costituisce reato se consumato[40].
Attingendo alle considerazioni razionali e trascurando il sottofondo culturale del problema, si deve dire che, secondo logica formale, il
suicida non è punibile semplicemente perché si sottrae al patto sociale
eliminandone il soggetto, rendendo quindi inapplicabile qualsiasi norma che
richiede la sussistenza del rapporto bilaterale. In altre parole vi è la
negazione del Mitdasein. Tale rifiuto
di socialità ferisce angosciosamente l’altro, data la natura sociale dell’uomo
che è tale se (e soltanto se) c’è l’altro, sicché non è accettabile nemmeno la
tesi più recente secondo la quale il suicidio, come la pornografia e l’incesto,
non sarebbero punibili, perché rientranti nella categoria da eliminare dei crimini senza vittima.
Si è parlato in proposito di antigiuridicità strutturale, cioè
collocata sul piano stesso della
normatività, in quanto ogni dover
essere presuppone il dovere di essere
[41].
Ecco perché sul piano giuridico, con tutto il rispetto della
libertà di Weltanschauung, non possiamo condividere le affermazioni di alcuni
sul vivere e sul morire, che sarebbero oggetto di diritto potestativo, fondato
su principi accolti nella costituzione, in particolare sull’art. 2 della
costituzione[42]. Oggi, l’ordinamento
italiano non ha questo orientamento. Certo l’odierno Zeitgeist è liberale, ma
non si può prescindere dall’attuale stato legale del suicidio che deve
ricavarsi per induzione dal combinato disposto delle norme vigenti nel nostro
ordinamento.
“Il principio della indisponibilità della persona umana si estrinseca in quattro proposizioni:
salvaguardia della vita, della integrità fisica e psichica (art. 32 Cost., art.
5 cod. civ.), salvaguardia della dignità umana (artt. 3/1, 27/3, 32-41 Cost.),
garanzia di eguaglianza degli esseri umani (art. 3 Cost.), validità del
consenso del soggetto (art. 13 Cost. art.
Corrono numerosi schemi, bozze, proposte di legge sul tema. Ci
limitiamo a riportare uno schema moderato,
quello elaborato dall’Associazione Libera
uscita (dalla vita, beninteso!), quale Schema
di disegno di legge per la depenalizzazione dell’eutanasia.
Art. 1- Non punibilità
1.
Non è punibile il medico, regolarmente abilitato alla professione,
che provoca o agevola la morte di una persona, a condizione che:
1.
la persona ne faccia, o ne avvia fatto in precedenza, espressa
richiesta;
2.
la persona si trovi, al momento della richiesta, nel pieno
possesso delle proprie facoltà mentali, debitamente certificate;
3.
a giudizio unanime di due medici, regolarmente abilitati alla
professione, almeno uno dei quali non deve essere il medico curante del
paziente, quest’ultimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
stato di malattia terminale
stato estremo di sofferenza fisica e mentale
stato di malattia che comporti la perdita irreversibile delle
facoltà psichiche, quando la richiesta è stata espressa in precedenza ai sensi
del successivo art.2, comma 3.
2.
L’immunità prevista dal comma 1 si estende alle altre persone che
hanno fornito i mezzi per l’eutanasia o il suicidio assistito e a chiunque
abbia collaborato all’intervento sotto la direzione del medico.
Art. 2 – Requisiti e
forma della richiesta
1.
L’età minima per presentare la richiesta di cui all’art. 1 è
stabilita nella maggiore età.
2.
La richiesta può essere verbale o scritta.
3.
Nel caso la richiesta si riferisca a eventi futuri, deve essere
inserita in un documento sottoscritto davanti a un notaio o ad altro pubblico
ufficiale.
Art. 3 – Libertà di
scelta
Nessuno può essere obbligato a dare seguito, in qualunque forma,
ad una richiesta di cui al primo comma dell’art.1.
Art. 4 Effetti
giuridici
Quando una persona muore a seguito di un atto contemplato
all’art.1 della presente legge, ai fini civilistici tale evento è assimilato
alla morte per cause naturali e non può essere in nessun caso considerato
rottura di rapporti contrattuali o produttivo di conseguenze contrattuali
sfavorevoli per la persona interessata o i suoi familiari e aventi causa.
Certo, resta insuperato il problema di fondo. La
garanzia legislativa deve operare in modo tale da assicurare che 1. L’individuo
sia informato a pieno; 2. Abbia disponibilità di tutti i ragionevoli mezzi di
trattamento; 3. Sia esente da depressione clinica o d altre disturbi emozionali
che possano influenzare la decisione; 4. Nessun sostituto possa esprimere il
consenso. Quale legge riesce a tranquillare su questo punto?
7. Morte pietosa e libera
morte: il tormentato percorso
La sacertà della vita è sentita dall’uomo come istinto di
conservazione di sé e della specie tutta, sicché anche negli Stati meno legati
alla morale tradizionale e ispirati ad ideologie che vogliono prescindere da
qualsiasi trascendenza, la coscienza sociale ha posto molta attenzione ai
progetti spesso dovuti a minoranze intellettuali libertarie, ma sempre
rispondenti alle nuove problematiche della nostra changing society. La prima proposta di legge fu presentata nel 1906
nell’Ohio; la proposta fu respinta senza discussioni.
Nel 1935 fu fondata la prima associazione pro-eutanasia, in
Inghilterra, mentre nel ’38, l’America ebbe la sua euthanasia society, che nel ’74 divenne “Associazione per il
diritto a morire”.
Negli anni ‘50 delineano le posizioni: Pio XII nel ’57 distinse i mezzi ordinari e
straordinari di mantenimento in vita richiamando l’aderenza alla legge della
natura come criterio per risolvere il problema che appariva sempre più
rilevante della vita mantenuta sostenendo meccanicamente gli organi e
vicariandoli con macchine; tra gli
studiosi del diritto penale, l’autorevole professor Glanville Williams nel ’58
destò scalpore con il suo libro “La sacertà della vita e la legge penale”
proponendo l’eutanasia volontaria per i malati terminali in grado di decidere.
Nel 1967 nell’Indiana Law
Journal appare il modello di una
dichiarazione di volontà per disporre la propria morte ricorrendo certe
condizioni.
E i tempi diventano roventi. Nel ’67
I dibattiti di quegli anni appaiono utili sotto il profilo della
miglior definizione e della migliore determinazione del momento della morte,
messo in dubbio dall’accanimento terapeutico.
Così nel ’68 la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali,
non più quella cuore|polmoni, è considerata appunto morte.
Il problema dell’eutanasia
si specifica e suddivide in diverse questioni: eutanasia attiva e passiva,
diritto a morire, diritto a rifiutare il trattamento medico[44].
Nel ’76 vi è la prima pronuncia che diviene paradigmatica, della Corte suprema del New Jersey per la disconnessione della macchina respiratoria che teneva in vita artificialmente Caren
Quinlan. L’aspetto beffardo in questa faccenda tragica fu che
Caren (o una parte del suo organismo?) sopravvisse per altri otto anni senza
aiuti meccanici.
Nel ’76
#####
Negli anni 80, mentre l’idea di
morte pietosa lascia il posto nelle associazioni più impegnate sul
fronte dell’eutanasia, all’idea più
generale di un giuridico diritto a morire azionabile, il papa Giovanni Paolo
II, appunto nel 1980, condanna l’uccisione
pietosa, ma dichiara conforme alla legge naturale l’uso degli antidolorifici in
modo ampio e il diritto a rifiutare i mezzi straordinari per la
sopravvivenza. È un richiamo al diritto
naturale, che prescinde peraltro dalla adesione ad un credo religioso e
riafferma le cosiddette strutture ontiche del diritto positivo, quelle che sono
patrimonio dell’umanità e che hanno impedito che la specie si autodistruggesse.
Nell’84 l’Olanda dichiara lecita l’eutanasia volontaria sotto
certe condizioni.
Nell’86 Roswel Gilbert viene condannato in Florida a 25 anni senza
condizionale per aver ucciso con un colpo di pistola la moglie malata
terminale. Nello stesso anno alla signora Bouvia (malata inguaribile) che aveva
visto rifiutata dal Giudice la sua pretesa di lasciarsi morire di inedia, è
riconosciuta in appello la sua pretesa a lasciarsi morire. Ma per la signora
Bouvia è la vita a decidere, piuttosto che il diritto:
La battaglia di idee per la vita e per la morte si scatena nella grande rete, appena essa si apre.
Grande è il fiorire di siti sul problema
del diritto di vivere e del diritto di morire[47].
#####
Nel ’90 l’autorevole associazione
medica americana si esprime nel senso che un medico può interrompere il
trattamento col consenso informato del paziente vicino alla morte e può, come
si dice, staccar la spina al paziente in coma permanente. E gli anni ’90 sono
quelli del dottor Kevorkian, noto alle cronache come dottor Morte, definito Wohltätiges
Monster[48]; Kevorkian con la sua macchina per il suicidio (thanatron)[49]
ha ucciso, a loro richiesta, oltre 120
malati finché, con sentenza 13.4.1999 di un giudice del Michigan, è stato
condannato a 25 anni di reclusione dopo aver mostrato in TV la morte per
suicidio di un suo paziente[50].
Nel ’90 l’Oregon respinge un progetto di legge in materia di
eutanasia. Così nel ’91 lo Stato di Washington respinge un progetto per
legalizzare il suicidio assistito dal medico, ma nel 1994, nel caso Compassion versus Washington,
Peraltro l’anno successivo
Anche il caso Quill viene riveduto in sede d’Appello ammettendosi
il suicidio assistito.
Nel ’97, finalmente interviene
Nel ’97 il Parlamento inglese respinge ogni riforma sul tema della
scelta per la morte, mentre nello stesso anno l’Oregon vota con un referendum
contro l’annullamento della Legge del 94 sulla morte decorosa, tanto che al
2000 sono 31 i morti in Oregon per suicidio assistito dal medico.
Se cerchiamo di dare un senso a questo percorso tenendo conto
della sua influenza sulla coscienza sociale in ordine al precetto vivi e aiuta a vivere, direi che la
tendenza pro-eutanasia ha avuto dalla sua l’adfirmative
action dei suoi operatori, che talvolta hanno accettato il rischio di gravi
condanne, come nei casi del dott. Kevorkian e del dott. David Moor[51], ma gli anni stanno
lentamente facendo superare il dissenso polarizzato e estremista a favore della
ricerca di soluzioni che tengano congo delle reali esigenze dell’uomo.
La battaglia contro l’eutanasia sul piano legale, si svolge anche
su questioni che sfuggono al pubblico ma in fondo sono assai importanti perché
impediscono che certe prassi – magari condizionate da interessi esclusivamente
economici - entrino nell’uso, senza che la gente se ne renda nemmeno conto:
l’Associazione Mut zur Ethik (impegno
per l’etica), ad esempio, agisce legalmente perché non venga concesso il
brevetto europeo per l’uso di prodotti
mortiferi, da utilizzarsi per l’eutanasia,
in Europa; nel Kansas è in vigore una Legge (2000) che ammette
l’obiezione di coscienza da parte dei farmacisti che non vogliano vendere
sostanze che violino le loro convinzioni religiose e morali quindi anche quelle
relative al suicidio assistito, alla eutanasia.
Nella causa Sampson v Alasca
(corte sup. dell’Alasca) del 1999 sono state invocate le garanzie
costituzionali di privacy, di libertà e di uguaglianza per sostenere il diritto
al suicidio assistito dal medico.
L’istanza è stata respinta.
In Cooley v Granholm
(Giudice del Michigam) è stato invocato il 14° emendamento della Costituzione
contro il divieto di suicidio assistito del Michigam.
Nel caso Sanderson v People
(Corte suprema del Colorado), l’aspetto particolarmente interessante è che
l’impugnativa avverso
In Cooley v Granholm
(Giudice del Michigam) è stato invocato il 14° emendamento della Costituzione
contro il divieto di suicidio assistito del Michigam.
La polemica ha trovato un punto diciamo così di coagulo, quando il
senato olandese nel
La legge approvata in via definitiva dal Senato olandese non
elimina dall’ordinamento i reati di eutanasia e suicidio assistito – che
continuano ad esistere e restano quindi
punibili – ma li depenalizza nei casi in cui vengono rispettate le
condizioni previste dallo stesso provvedimento.
Ecco, in sintesi, cosa prevede il provvedimento:
Per non essere perseguibile, un medico che pratica l’eutanasia o
presta assistenza in un suicidio deve essere persuaso che il paziente “ha fatto una scelta volontaria e
ben meditata” e che ha di fronte a sé “sofferenze insopportabili”.
Inoltre, deve aver informato il malato sulla sua situazione e su
ciò che lo attende e condividere la valutazione “che non esiste alcuna
ragionevole soluzione” alternativa alla “dolce morte”. Il medico è tenuto
inoltre, prima di accogliere la richiesta del paziente, a consultarsi con un
collega indipendente, che deve verificarne le condizioni e dare per iscritto il
suo consenso.
La dichiarazione di volontà: la legge riconosce in modo esplicito
la validità di una dichiarazione scritta del paziente in cui si esprime l’intenzione di ricorrere all’eutanasia. Il medico, peraltro, non può
esimersi dalle valutazioni e dal rispetto delle condizioni fissate dalla
normativa, sia che la richiesta giunga da un malato ancora lucido, sia che
venga da un paziente non più in grado di intendere e di volere che pure abbia
in precedenza compilato una dichiarazione di volontà.
I minori: una prima versione della legge – poi emendata –
prevedeva che i ragazzi di età superiore ai 12 anni potessero scegliere in modo
autonomo la “dolce morte”. La soglia è stata poi elevata a 16 anni. Per i giovani
fra i 12 ed i 16 anni, è necessaria l’approvazione dei genitori o del tutore.
Le commissioni di verifica: già esistenti nell’attuale legislazione, sono
composte a livello regionale da almeno tre specialisti in campo legale, medico
ed etico. Saranno questi organismi a verificare il rispetto di tutte le
condizioni previste nei casi di eutanasia o suicidio assistito e, in caso
negativo, a far entrare in campo la magistratura. Le procedure conservano
comunque il potere di aprire indagini nei casi in cui sospettano che sia stato
commesso un reato.
Resta in discussione il suicidio assistito che dovrebbe esser
lecito secondo i promotori non solo nell’ipotesi di morte con dignità del
malato terminale atrocemente sofferente,
ma anche quando risponda alla scelta autodistruttiva di chi senta
invincibile il disagio dell’esistere[53].
La legge australiana è in questo senso piuttosto permissiva mentre
la legge dell’Oregon sotto il titolo di “Morte con dignità” ha avuto una
applicazione piuttosto limitata e lo Stato ha cercato di stabilire delle
linee-guida; Nell’Oregon, comunque, in applicazione di tale legge permissiva,
39 malati hanno affrettato la morte attraverso il suicidio assistito nel 2000[54].
È prevista una iniziativa legislativa governativa, contro
In Svizzera la legge ammette che il medico prepari, a richiesta,
la pozione mortifera. La condotta necatoria è riservata al suicida.
L’istigazione e l’aiuto al suicidio sono delitti, segua la morte o no. Il delitto è più grave se
commesso per motivi egoistici (lucro e/o desiderio di liberarsi di un carico pesante di cure). In assenza
di motivo egoistico l’aiuto al suicidio
non è reato. Il Codice penale svizzero, art. 114, prevede l’omicidio del
consenziente come crimine, ma la pena ha un massimo di tre anni di prigione:
chiunque per motivi apprezzabili (honorables),
in particolare per pietà, accetta la richiesta meditata e “pressante” d’una
persona e l’aiuta a metter fine ai suoi giorni, subisce pena di prigione.
Gli atti di eutanasia consentita sono equiparati all’omicidio
grave o meno grave.
La disciplina svizzera merita attenzione poiché come si vede
sposta il presupposto della punibilità dal fatto al motivo che è il fatttore
essenziale per determinare la colpa. La ragione di politica criminale di questa
normativa è certamente il fatto che chi ha aiutato a morire per pietà non
delinquerà in futuro.
Nelle Haway, infine, è
stata approvata una legge (19 gennaio 2001) che autorizza la morte con dignità
(induzione della morte indolore da parte di un medico) purché vi sia una
richiesta o una autorizzazione scritta in precedenza di un paziente che abbia
una infermità incurabile che si ritiene causerà grave dolore o renderà il
paziente incapace di resistenza secondo
ragione.
Quest’ultima Legge è coerente con la linea evolutiva che un rapido
survey lascia intravvedere per il prossimo futuro.
L’esigenza di una riforma della disciplina per l’eutanasia (e più
in genere per il suicidio) in Italia è sostenuta da significativa parte
dell’opinione pubblica e degli studiosi[55]. Ritengo che si debba
far certezza, in questo campo che impegna la coscienza dell’uomo, ma il punto di partenza per rispondere a chi
chiede di essere aiutato a morire non è
tanto quello della libertà in senso astratto, quanto la constatazione che
chiunque chiede di morire è in gravissimo disagio fisico e/o mentale. Invece di
ridurci a chiederci come può la società
aiutare il disagiato ad uccidersi?, ci dobbiamo porre il compito
prioritario di rispondere alla domanda quali
mezzi la società può offrire per ridurre il disagio di quel vivere e prevenire
così la richiesta?
Lascio qui da parte il problema del suicidio per disagio sociale
(che pure diventa rilevante tra i giovani e giovanissimi) e mi riferisco
soltanto alla morte cercata per le situazioni patologiche terminali attuali o
eventuali.
Per l’eutanasia non consensuale evidentemente si deve mantener
fermo il riferimento all’art. 575 cod.
pen., ma riterrei ragionevole e giusta una
novella che preveda un attenuante per l’uccisione pietosa del congiunto
sorretta dal dolo specifico del solo scopo di por fine alla sofferenza[56]. Difficile
posizione, quella del medico, spesso implorato di dar la morte. Ma forse
pericoloso sotto il profilo criminologico farlo arbitro dell'altro, al quale
non è legato da quella identificazione che ha lo stretto congiunto, sicché
potrebbe essere animato talvolta da motivi egoistici[57].
È inutile sottolineare che la decisione fatale del malato o dei
congiunti, nei casi di aiuto o agevolazione al suicidio o più in genere di
eutanasia attiva, è connessa e condizionata dalle informazioni e
dall’atteggiamento del medico, tanto che qualcuno ha parlato di “illusione
della scelta del paziente[58]”.
Ma il problema autentico – quello da risolvere, non da eludere con
la morte - è quello della sofferenza e
del dolore del malato[59]. Forse la scelta per
la morte dice soltanto che il dolore fisico o la sofferenza morale è divenuta
intollerabile[60].
La medicina sempre più specializzata, il carattere impersonale delle cure,
l’insistenza sui trattamenti di breve durata, l’accento posto sulla lotta alla
malattia piuttosto che su un approccio sistematico ai bisogni della persona,
hanno reso particolarmente drammatico il problema della sofferenza e del dolore
del malato. La medicina attuale, dimentica talvolta – ed è il risvolto negativo
della sua meravigliosa efficienza - che “il nostro approccio dev’essere sempre
diverso da paziente a paziente in relazione al particolare significato della
malattia”, come scrive Callieri. Spetta al diritto farsi strumento sociale
della lotta contro le sofferenze e il dolore. E io credo che il precetto
metagiuridico, la via d’obbligo per il
legislatore futuro, che si induce dalla sintesi del sistema giuridico italiano,
dai riferimenti al sistema internazionale, dalle indagini demoscopiche, dai contributi
scientifici, sia quello di rispettare la
vita, lenire il dolore che poi è l’antico precetto dei medici. Tale
precetto diviene principio costituzionale (abbiamo richiamato alcune norme
chiave). E qui la scienza può essere veramente ancella dell’etica e del diritto
donando alternative tecniche
praticabili, da imporre per legge agli operatori, al desolante varco verso la
morte. I progressi delle cure palliative[61]
possono eliminare l’argomento principale a favore dell’eutanasia, che, si
sostiene, è l’unica opzione per i pazienti la cui qualità della vita è infima.
Se e in quanto l’eutanasia proclama di avere il fine di far
cessare la sofferenza, essa può essere sostituita dalle cure palliative che
possono eliminare o ridurre fortemente il dolore, anche se in taluni casi, tali
trattamenti portano poi alla estinzione del soggetto. Il dolore è una malattia che può e deve obbligatoriamente essere
curata[62].
A mio avviso il passo più importante (portato avanti negli Stati
Uniti), è
Il problema del dolore è certamente da affrontarsi da parte dello
Stato legislatore con interventi ad ogni livello. Una
ricerca condotta in tutti i ricoveri degli Stati Uniti durante il
Allora, dunque, a questo punto, credo che l’ordine giuridico debba
mantenere le barriere penalistiche alla eliminazione del sofferente, confermare
in modo chiaro la artificiosità dannosa dell’accanimento terapeutico che non
dona altra vita ma soltanto sofferenza, e facilitare al massimo, invece,
attraverso interventi medici e paramedici di ogni tipo, attraverso anche il
finanziamento alla ricerca e l’educazione del personale sanitario e dei
cittadini, un miglioramento attraverso le cure palliative della qualità della
vita dei soggetti.
Michele C. del Re

[1] Nella vastissima
letteratura giuspenalistica italiana, sono scarsi i riferimenti ai dati
sociologici e alla pratica medica; D’altronde in questo settore che esige una
decisione di coscienza, è assai difficile sfuggire alla tentazione di formulare
affermazioni di principio, postulate assertivamente. Ci limitiamo a rinviare a:
M. C. DEL RE, Diritto di vivere, diritto di morire: il rifiuto del trattamento medico
negli U.S.A., in Scritti in memoria
di Pioletti. Milano 1982; ID., Il rifiuto
della Terapia, in FERRACUTI (cura di), Trattato
di crimin., Milano 1990; ID, Il
consenso della vittima, ibid.; L. EUSEBI, Omissione dell’intervento terapeutico ed eutanasia, in Arch. pen, 1985, p. 308; F. MANTOVANI, Aspetti giuridici della eutanasia, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1988, p.
448; ID, voce Eutanasia, in Dig. Disc. Pen.; S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di
eutanasia, in Riv. it. Dir. proc.
pen., 1995, p. 670; ID., Sul mancato
consenso al trattamento terapeutico: profili giuridico-penali, in Riv. med. Ieg., 1995, II, p. 727; GIUNTA F., Diritto a morire e diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1997, p. 74;
L. MONTICELLI, Eutanasia, diritto penale
e principio di legalità, in Indice
pen., 1998, p. 463;; A. MANNA, trattamento
medico chirurgico, in Enc. Dir.,
vol. 44; L. STORTONI, Riflessioni in tema
di eutanasia, in Indice pen,
2000, pag. 477; PORTIGLIATTI-BARBOS, Voce Diritto
a morire, in Dig. Disc. Penalistiche.
[2] Ed islamica, beninteso (secondo la prevalente
interpretazione del Corano); per l’ebraismo, vedi N. Solomon, Ebraismo, Torino 1999: Eutanasia
passiva, sì; palliativi, sì; no all’eutanasia attiva. Vi sono correnti
minoritarie a favore dell’eutanasia attiva.
[3] Summa Theol. II, q.
[4] Già in Platone, Fedone, 61b-62c (cfr. V. Vitale, L’antigiuridicità strutturale del suicidio,
in Riv. Int. Filosofia del diritto,
1983, che richiama J.G. LOPEZ, Los
derechos humanos en Santo Tomàs de Aquino, Pamplona, 1979).
[5] Catechismo
cattolico, 2266.
[6] vedi oltre i riferimenti a casi in corso. Per
un esame di recenti decisioni americane, L. MONTICELLI, Il problema dell’eutanasia in USA: Il caso Glucksberg, in Dir. penale e processo, 1998, 644.
[7] R. M. BRATTON, The right to die:
a constitutional one, in The Jurist
1981, 175. Per quanto riguarda la scelta per la morte non in funzione della
miserabilità dello stato di salute bensì ma per motivi religiosi, rinvio a M.C.
del Re, Conflitto improprio di doveri:
diritto alla diversità e ragionevolezza, in Riv.pol. 1985; ID., Culti
emergenti e diritto penale, Napoli 1992; Vedi M. H. Shapiro e R. G. Spece, Bioethics and the law (casi, materiali e
problemi), con aggiornamenti.
[8] 75 Engl. Rep.
[9] Le indagini
demoscopiche, strumento tecnico utile per conoscere la volontà della gente, in
questo campo sono spesso di non facile interpretazione e non sempre coerenti.
Leggo su Ärzte Zeitung del
6.7.2000 Die meisten Deutschen sind gegen aktive Sterbehilfe: 56,6 Prozent
von 1007 Befragten ziehen den kombinierten Einsatz von Palliativmedizin und
Hospizarbeit vor. Das hat eine neue Studie des
Meinungsforschungs-Instituts Emnid ergeben. A distanza di quattro mesi, sullo
stesso giornale del 10.11.2000, si scrive 68
Prozent der Deutschen befürworten die aktive Sterbehilfe durch einen Arzt,
wenn ein todkranker volljähriger Patient, der im Vollbesitz seiner geistigen
Kräfte ist, ihn mehrfach darum gebeten hat. 20 Prozent lehnen das aus moralischen
und ethischen Gründen ab.
[10] Sull’atteggiamento
laico del diritto, vedi M. B. Magro, Etica
laica e tutela della vita umana, in Riv.
It. Dir. Proc. Pen., 1994, 1420.
[11] Già nell’ottocento –
sotto gli orpelli di un linguaggio ampolloso – si pone il problema della
eutanasia per chi ha i sensi talmente debilitati da non conoscere la propria
esistenza. “Esistere in tale situazione, e non esistere; e l’essere lo spirito
di un corpo tale, o entro una statua di sasso rinchiuso, vale lo stesso.
L’anima in tale caso ama meglio, se il potesse, di sprigionarsi da
quell’incomoda stanza, ed acquistare la sua libertà, siccome quando trovasi in
un corpo da continui spasmodici dolori incurabilmente tormentata” (F.MAGLIANO, Considerazioni sulla natura dell’uomo, a
cura di G. VINCELLI, Napoli 1999. Le considerazioni apparvero nel 1824).
[12] In ordine al
passaggio dalla vita alla non vita è intervenuta la sentenza 27.7.1995, della
Corte Costituzionale che identifica la morte con la cessazione irreversibile
delle funzioni cerebrali (in Giust. Pen.
1995, I, 321). Il mantenimento in attività del corpo della gravida in stato di
morte cerebrale, mantenimento doveroso per salvare il nascituro, ripropone il
problema di queste determinazioni giuridiche necessariamente ‘tranchantes’.
[13] Sul concetto scientifico
di vita,
[14] La battaglia
verbale, con uso e abuso di immagini terrificanti, confonde i termini del problema e ne rende
difficile la soluzione legislativa, rendendo emotiva e imprecisa ogni
discussione in parlamento: non credo certo che gli antieutanatisti vogliano lasciar soffrire impietosamente i morenti, ma neanche che gli eutanatisti
vogliano squadre della morte che visitino gli ospedali per eliminare i pazienti
inutili.
[15] Il morente,
l’agonizzante, è divenuto malato
terminale; questo termine peraltro si riferisce all’alta probabilità
statistica di morte prossima, ma naturalmente può avere interpretazioni più o
meno larghe.
[16] Ammessa la eutanasia
passiva, si pone il problema della
cessazione con intervento attivo (“staccando la spina”), quando si sia applicato una macchina per la
sopravvivenza artificiale. Sconnettere la macchina di sostegno si inquadra
nella categoria dell’azione o in quella dell’omissione? È omissiva nel senso
che è cessazione di un intervento, anche se si realizza attraverso un movimento
fisico. È distinzione importante al fine di qualificare attiva o passiva
l’eutanasia. Qualcuno ha costruito la teoria della ‘omissione per azione’.
Waldenburg praticamente suggerì la macchina cuore-polmoni col temporizzatore,
per evitare l’intervento attivo.
[17] L’art. 36 del Codice
di deontologia medica del Giugno 1995 dispone che “In caso di malattie a
prognosi sicuramente infausta e pervenute alla fase terminale, il medico può
limitare la sua opera, se tale è la specifica volontà del paziente,
all’assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutile sofferenza,
fornendogli i trattamenti appropriati e conservando per quanto possibile la
qualità di vita. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico
deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finchè ragionevolmente utile.
In caso di morte cerebrale il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a
quando non sia accertata la morte nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.
E’ ammessa la possibilità di prosecuzione del sostegno vitale anche oltre la
morte accertata secondo le modalità di legge, solo al fine di mantenere in
attività organi destinati a trapianto e per il tempo strettamente necessario.”
[18] T. Fuchs, Euthanasie und
Suizidhilfe: Das Beispiel der Niederlande und die Ethik des Sterbens, in R.
Spämann, Thomas Fuchs, Töten oder sterben
lassen? Worum es in der
Euthanasiedebatte geht, Freiburg, 1997.
[19] Il rifiuto di terapia viene distinto dalla eutanasia passiva
consensuale perché l’art. 32 Cost. vieta di imporre qualsiasii trattamento
sanitario. Così JADECOLA, Il medico e
[20] Tra gli altri, G.
D’AVANZO, Etica sanitaria, Milano
1991, 230.
[21] Vedi il documento
del Comitato Nazionale per
[22] Invero appare lecita
l’eliminazione per interesse sociale di esseri viventi di cui si esclude homo esse (si pensi al caso dl vivente
nato senza cervello) ma è chiaro che ogni forma di eugenismo può portare alle
mostruose disposizioni che il terzo Reich impose ai medici. L’eutanasia
collettivistica (Mantovani, Eut.,
cit.) “viene posta in essere per un fine
di utilità pubblico-collettiva, non consensualmente e su larga scala. Essa
abbraccia a) l’eutanasia eugenica,
consistente nella eliminazione indolore degli individui deformi o tarati, fisicamente
o psicologicamente, per migliorare la razza; b) l’eutanasia economica, consistente nella eliminazione indolore dei
malati incurabili, degli invalidi, dei vecchi per alleggerire la società dal
peso dei soggetti economicamente inutili (le cosiddette “bocche inutili da
sfamare”); c) l’eutanasia criminale, consistente
nella indolore eliminazione dei soggetti socialmente pericolosi; d) l’eutanasia sperimentale, consistente
nel sacrificare la vita di soggetti per effettuare sperimentazioni per il
progresso medico e scientifico; e) l’eutanasia
profilattica, consistente nella soppressione indolore dei soggetti affetti
da malattie epidermiche; f) l’eutanasia
solidaristica, consistente nel sacrificio di soggetti a favore della vita o
salute di altri (es.: per prelevare organi a scopo di trapianto)”.
[23] L’argomento peraltro
è considerato anche per l’eutanasia consentita: Mantovani, cit..
[24] Che impone al
medico, anche se richiesto dal paziente, di non “effettuare trattamenti diretti
a minorarne la integrità psichica e fisica e ad abbreviarne la vita o a
provocarne la morte”.
[25] La pena (assai
minore di quella dell’omicidio volontario) è determinata dalla incidenza del
consenso sul dolo del reo, non dalla minore gravità oggettiva del fatto,
dichiara la relazione ministeriale.
[26] Cass. 6 febbraio
[27] Ass. Catania, 24.10.1977, in giur. Merito,
1978; Ass. Verona, 5.2.1988, in Nuovo
dir. 1988; ass. Trieste 2.5.1988, in Foro
it 1989, II. Per il senso e la portata dell’attenuante, vedi Cass. 7 Aprile
[28] Rinvio a MONTICELLI,
Eut,. cit. 488.
[29] GIUNTA, cit. pag. 74.
[30] J. KEOWN, Further Reflections on
Euthanasia in The Netherlands in the Light of the Remmelink Report and The Van
Der Maas Survey in L. GORMALLY (cura
di) Euthanasia, Clinical Practice and the Law. The Linacre Centre for
Health Care Ethics,
[31] Vedi Cass 11.61992,
in Giust. Pen, 1993,II, 564; Cass. 27
giugno
[32] Corte d’Assise di
Roma 10/12/83.
[33] Cass.18 nov. 54,
Giust.pen. 54, II,
[34] Il testamento
biologico non ha analogia col testamento del diritto successorio perché non è
finalizzato a regolare post mortem la situazione patrimoniale e per alcuni
aspetti anche familiare.
[35] Rinvio a PORTIGLIATTI-BARBOS, cit..
[36] Cfr. R. Romboli, Sub art 5 CC, in Commentario Scialoia e Branca, Bologna 1988.
[37] L. STORTONI, cit.
480, ritiene che qualunque limite alla disponibilità del corpo riguardi
soltanto le eteroaggressioni; vedi in proposito il meditato saggio di PORTIGLIATTI-BARBOS, Diritto a morire, cit.; MONTICELLI, cit, 477.
[38] In tema di omicidio
del consenziente avente le caratteristiche dell’eutanasia tali circostanze non
possono essere riconosciute, in quanto le discussioni tuttora esistenti in
proposito denotano la mancanza di un generale suo attuale apprezzamento
positivo, risultando anzi larghe fasce contrarie nella società italiana
contemporanea (Cass., 7 aprile 1989,
Billo, in Cass. pen.. 1991, 1778).
[39] La relazione ministeriale sul codice vigente
(II, 375 sgg.) è molto chiara: “Prevalenti considerazioni politiche ispirate a
ragioni di prevenzione ossia precisamente allo scopo di contribuire alla
conservazione del bene giuridico della vita, impedendo che di esso si faccia
scempio con la più meditata preordinazione di mezzi e con la più ponderata esecuzione per tema di incorrere nei rigori
della Legge penale, hanno condotto le legislazioni più recenti a escludere il
suicidio dal novero dei reati limitando la punizione a casi di partecipazione
all’altrui suicidio”.
[40] H. J. SCHNEIDER, Kriminologie, Berlino 1997. Per cogliere
il mutamento storico di posizioni, vedi il classico saggio di E. ALTAVILLA, Il suicidio, Napoli 1932.
[41] VITALE, cit. 461
[42] Scrive, ad esempio,
Stortoni, cit. : “È mia opinione che l’esistenza del diritto [di uccidersi] in
questione debba essere affermata quale diritto inviolabile dell’uomo
riconosciuto e garantito dall’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 2 della
Carta Costituzionale e non da esso concesso”. Peraltro l’autore precisa che
“siffatta asserzione sul piano giuridico non contraddice, ovviamente, in alcun
modo la premessa metodologica d’apertura posto che non limita minimamente la
diversa opinione del cittadino che voglia uniformare il suo comportamento ad un
diverso credo filosofico, religioso, politico o culturale. È semmai – e il
punto pur scontato va segnalato – la contraria posizione che si colloca in una
prospettiva non “laica””. Dal diritto
costiuzionale di morire l’autore opina l’illegitimtà costituzonale della
“agevolazione al sucidio” ricompresa,
con l’istigazione, nella fattispecie dell’art. 580 cod. pen.
[43] PORTIGLIATTI-BARBOS,
cit. 4; MANTOVANI, Eut., cit..
[44]
[45] D. PORTWOOD, Commonsense suicide:
the final right, 1978.
[46] Ed è tuttora viva, a
quanto mi risulta.
[47] Tra i tanti, Il sito ERGO di Humphry aggiorna
i dati relativi alla eutanasia, e offre vari servizi, tra i quali l’utile
libretto (!) self-deliverance from an end
stage terminal illness using a plastic bag. Con cinque dollari il
fai-da-te… Ci si può chiedere se, allo stato attuale della legislazione,
l’offerta possa costituire agevolazione o aiuto al suicidio. Vedi DEREK
HUMPHRY, Final Exit, 1991. Il mio
e-mail è michelecdelre@mclink.it Il sito www.iatf.org è quello della Taskforce on
Euthanasia (più esattamente against, direi).
[48] Stern, 7 novembre
1991.
[49] Il segreto del
successo, per chiamarlo così, del dott. Kevorkian, consistette nel fatto che
egli per primo coordinò una serie di flaconi trasfusionali: il primo,
contenente tranquillanti, antidolofici e sonniferi, veniva azionato volontariamente dal paziente;
il secondo veniva azionato da un temporizzatore dopo un minuto, oppure
involontariamente dal braccio dell’aspirante suicida che cadeva per gravità su
una sorta di rubinetto facendo sì che una dose mortale di pentothal entrasse in
circolo. Più raffinato, il sacchetto da infilarsi in testa, carico di ossido di
carbonio. Naturalmente dal punto di vista
giuspenalistico italiano si tratta di un aiuto o agevolazione al suicidio,
punibile ex art. 589 cod.pen. Il problema sorge tuttavia per la macchina della
morte, quando essa venga procurata al paziente prospettando anche usi diversi
(antidolorifico e ipnotico in dose non mortale, etc.). Si prospetterà un caso
di dolo eventuale, penso.
[50] Nel settembre 98 il
Michigam approvò una legge contro il suicidio assistito.
[51] Imputato per
omicidio d’un paziente canceroso per avergli iniettato una dose letale di
morfina, Moor dichiarò di aver ucciso centinaia di malati (BBC archivio in
rete, 19.4.99).
[52] M. C. del Re, Diritto, cit.
[53] Il ministero della
sanità olandese precisa che i morti per eutanasia, nel 2000, son stati in
Olanda 2123 (2216 nel 1999). Il ministro
Borst peraltro ha prospettato la distribuzione di pillole letali agli
anziani desiderosi di morire, ma l’opinione pubblica è divisa sul tema.
[54] Ärzte Zeitung
24.4.2001.
[55] F. RAMACCI, Premesse alla revisione della disciplina
penale dell’aiuto a morire, in Studi
sen., 1988, suppl., p. 303 s.; F. MANTOVANI, Aspetti giuridici della eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988,
463; F. TABANELLI, Eutanasia
attiva e passiva: opportunità di una riconsiderazione delle disposizioni del
codice penale in materia, in Crit.
Pen., 1989, 48 s.; F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale. I termini
di una relazione problematica, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1997, 77; A.
SANTOSUOSSO, Bioetica e diritto: limiti e
possibilità, in Quest. Giust. 3/1995, 647.
[56] In questo senso F.
ANTOLISEI, Man. Dir. Pen., 61; F. MANTOVANI, op. cit., p. 463; M. DEL GAUDIO, L’eutanasia, in Quad. giust.,
1986, n. 61, p. 39.
[57] “Non manca chi
auspica una punibilità dell’eutanasia a titolo di omicidio volontario senza il
ricorso ad alcuna attenuante poiché, altrimenti, vi è difficoltà nel
controllare “la coscienza del medico che diagnostica il grado e il tipo di
patologia che dovrebbe consentire l’uccisione pietosa la preoccupazione è che molte patologie
reversibili, in buona o cattiva fede, possano essere qualificate irreversibili.
La certezza della tutela del diritto alla vita, in tal modo, non avrebbe più
nessuna garanzia e fatalmente verrebbe a costituirsi la possibilità per la
classe medica di porsi come padrona della vita e della morte”: così A.
TARANTINO, cit. 897; cfr. MONTICELLI,
cit. 515.
[58] D. Orentlicher, The illusion of patient choice in
end-of-life decisions in Journal of
the American Medical Association, 1992, 267.
[59] Nel definire
“malattia” il dolore e la sofferenza che di solito sono considerati soltanto
‘accessori’ della malattia, ho tenuto conto che la sofferenza e il dolore
possono avere valenza patogenetica, provocando o aggravando disturbi e
patologie (cfr. E. AGUGLIA, A. RIOLO, L’influenza
dei fattori stressanti nela genesi dei tumori, in Atti 1° convegno Psico-oncologia, Lecce 2001; V. RAPISARDA, C. E
PASQUALE, Depressione nel paziente oncologico, ibid., con riferimenti.
[60] L’angoscia
dell’estinzione, angoscia innata
nell’uomo, ha trovato nuove forme, sicché il suicidio talvolta vuol essere la
paradossale vittoria sul terrore della morte, sia perché
[61] Si distingue tra
terapia palliativa (che evita l’aggravarsi della malattia) e medicina
palliativa, che vuole migliorare la qualità di vita del malato (Ärzte Zeitung 17.3.1999). Evidentemente
qui ci riferiamo alla medicina palliativa; per l’intervento palliativo, mi limito a rinviare a G. DI
MOLA, Cure palliative, Milano 1994.
[62] B. CALLIERI, Oncologia e dimensione antropologica, in
Atti 1° convegno Psico-oncologia,
Lecce
[63] B. Mount, End-of-life care: recent developments, in Annals of Royal college of physicians and
surg. of Canada, Marzo 2001 (Balfour Mount
è considerato “il padre delle cure palliative” in Canadà), sottolinea
che solo il cinque per cento dei pazienti ha in pratica la disponibilità delle
cure palliative.